REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF
data ultimo aggiornamento: 16/03/2009

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 COMUNE DI GIOIOSA MAREA (PROVINCIA DI MESSINA)

 REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

D. Lgs. n. 360/1998 – Legge n. 296/2006 art. 1 
  
                                                                                             Art. 1

Oggetto del Regolamento 
 

      Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà legislativa di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina l’addizionale comunale all’IRPEF di cui al D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

      Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge vigenti. 
 

Art. 2

Istituzione dell’addizionale comunale all’IRPEF 
 

      Il comune di Gioiosa Marea istituisce l’addizionale comunale all’IRPEF, relativamente ai contribuenti che, alla data del 1 gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita, così come previsto dall’art. 1 del D. Lgs. N. 360 del 1998, a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall’art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006. 
 

Art. 3

Criteri di calcolo dell’Addizionale 
 

      L’addizionale è pagata dai contribuenti assoggettati ad IRPEF.

      Essa è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta del reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l’aliquota stabilita ai sensi del presente regolamento, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’art. 165 DPR 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative. 
 

Art. 4

Determinazione dell’aliquota 
 

      L’aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, così come previsto dal comma 142 lett. A), legge n .296 del 27/12/2006; 

      L’aliquota è fissata per l’anno 2008 nella misura di 0,5 punti percentuali.

      Per gli anni successivi il comune, con delibera di Giunta Municipale, può variare, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio considerato, la predetta aliquota nel limite stabilito dalle normative vigenti.

      In assenza di provvedimento è confermata l’aliquota stabilita nel precedente esercizio.

      La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito. 
 

Art. 5

Soglie di esenzione 
 

      Per quanto concerne l’addizionale di cui al presente regolamento, sono esentati i redditi inferiori a € 12.000,00. 
 

Art. 6

Versamento 
 

      Il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente al Comune di Gioiosa Marea con le modalità definite con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze  del 5 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. serie generale n. 247 del 23 ottobre 2007.

      I versamenti in acconto e a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni.  
 

Art. 7

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 
 

      Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi. 
 

Art. 8

ENTRATA IN VIGORE 
 

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.

 

 

 

 

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