ART. 1
Il credito può essere concesso:
- alle imprese artigiane, anche in forma di cooperativa, che siano regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane (imprese artigiane individuali e societarie) ovvero alla sezione separata dell'albo stesso presso la C.C.I.A.A.;
- alle imprese commerciali (imprese individuali, società personali o cooperative) con regolare autorizzazione amministrativa e iscrizione presso la C.C.I.A.A.;
ART.2
La Banca convenzionata è impegnata a concedere alle imprese di cui all’art. 1, previo ricevimento del nulla osta da parte del Comune, prestiti agevolati dell'importo massimo non può essere superiore a:
- €. 5.000,00 (cinquemila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell'anno precedente, un volume di affari ai fini I.V.A. fino a €. 25.000,00 (venticinquemila/00) o che abbiano iniziato l'attività nel corso dell'anno in cui viene richiesto il prestito;
- €. 10.000,00 (diecimila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell'anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre €. 25.000,00 (venticinquemila/00) e fino ad €. 50.000,00 (cinquantamila/00);
- €. 20.000,00 (ventimila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell'anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre €. 50.000,00 (cinquantamila/00) e fino a €. 100.000,00 (centomila/00);
- €. 25.000,00 (venticinquemila/00) alle imprese che dimostrino di avere avuto nell'anno precedente un volume di affari ai fini I.V.A. di oltre €. 100.000,00 (centomila/00);
Il Comune corrisponderà alla Banca il 50% degli interessi compresi quelli di preammortamento e la differenza resterà a carico delle imprese ammesse al credito.
Il prestito sarà concesso al tasso EURIBOR\360 tre mesi maggiorato di un quattro punti percentuale.
Il tasso rimarrà invariato per tutta la durata del prestito concesso.
Sarà applicata, inoltre, l'imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% di punto.
La convenzione sarà stipulata con la Banca, che dichiara la disponibilità a concedere i prestiti di che trattasi alle migliori condizioni.
L'invito al bando di gara va esteso a non meno 5 banche comprese quelle di Gioiosa Marea e quelle dei paesi viciniori.
ART. 3
La domanda per la concessione del prestito, andrà presentata, in duplice copia, dai soggetti di cui all'art.1, al Comune, anche per il tramite delle associazioni di categoria, enti di patronato, professionisti, e per il tramite di esso Comune, alla Banca convenzionata, corredata dalla seguente documentazione:
- Istanza del titolare dell'impresa o del legale rappresentante in caso di impresa societaria con firma autenticata;
- Breve relazione illustrativa, economico-produttiva finanziaria contenente i dati salienti dell'impresa e finalità per cui sarà utilizzato il finanziamento;
- Certificato di iscrizione all'Albo Provinciale dell'Artigianato o alla C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi dall'istanza di prestito;
- Copia autenticata della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno precedente, anche nelle forme previste dall'art. 4 L.4.1.68. n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale copia non sarà necessaria qualora l'impresa abbia iniziato la sua attività nell'anno o non abbia ancora presentato, quindi, dichiarazioni ai fini I.V.A. per l'anno precedente.
In quest'ultimo caso oltre alla documentazione prevista ai punti 1 - 2 e 3 bisognerà allegare copia del certificato di attribuzione partita IVA e di inizio di attività, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante il volume di affari dell'Impresa per l'anno precedente, all'atto della presentazione dell'istanza di prestito.
Le imprese che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno in cui è richiesto il finanziamento saranno in ogni caso classificate nel primo scaglione di volume di affari.
Gli uffici preposti inviano alla Banca, entro 20 giorni copia dell’istanza munita del nulla osta per la concessione del prestito che resta demandato alla determinazione dell’Istituto di Credito sulla base degli elementi di affidabilità.
Il rilascio del nulla osta presuppone il controllo da parte degli Uffici preposti sull'esistenza delle disponibilità finanziarie da destinare alla singola operazione che viene autorizzata.
Il nulla osta dovrà essere firmato dal responsabile di P.O. dell'area Economico-finanziaria.
Il Comune comunicherà alla banca il nominativo del Funzionario Responsabile a sottoscrivere il nulla osta riportandone la firma autografa.
Il Funzionario Responsabile darà avviso a mezzo di bando pubblico, nel quale saranno indicati i documenti necessari per accedere al contributo.
ART. 4
L'ufficio comunale preposto osserverà nel concedere il nulla osta relativo alle domande di prestito, l'ordine cronologico di presentazione delle istanze regolarmente assunte al protocollo generale.
ART. 5
Il Comune, in esecuzione della deliberazione che approva il presente regolamento e della convenzione che sarà successivamente stipulata, resta impegnato a corrispondere alla Banca, nei tempi e con le modalità specificate a successivo art. 6, per ogni prestito accordato in forza della convenzione stessa, l'importo corrispondente come sopra detto ad una percentuale pari al 50% degli interessi compreso il preammortamento calcolati al tasso al quale viene regolata l'operazione e ciò fino ad esaurimento dello stanziamento previsto in bilancio per i fini in oggetto.
ART. 6
La Banca notizierà il Comune dei prestiti erogati inoltrando, allo stesso, apposito rendiconto, con decorrenza trimestrale, contenente i dati del prestito (beneficiario, decorrenza, ammontare del prestito, ecc.).
Nella prima attuazione non si terrà conto di tale decorrenza.
Il Comune procederà, quindi, ad attivare gli atti di liquidazione in favore dell'Istituto di Credito entro i termini che saranno stabiliti nella convenzione.
ART. 7
La Banca, ove sussistano le condizioni ed a proprio insindacabile giudizio, potrà dare corso alle azioni legali in danno delle imprese beneficiarie del prestito in caso di insolvenza senza nulla avere a che pretendere nei confronti del comune.
ART. 8
Per la risoluzione di ogni eventuale controversia nascente in esecuzione della convenzione stipulata, le parti si impegnano a ricorrere ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal Comune, uno dalla Banca ed il terzo con funzione di Presidente, designato in comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Patti.
Il collegio è chiamato a giudicare secondo diritto ed in maniera rituale.
Il Presidente del Tribunale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
ART. 9
La convenzione che sarà stipulata con la Banca prescelta, previa sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti, o loro delegati avrà la durata di due anni ed impegnerà il Comune e la Banca non appena il provvedimento diverrà esecutivo.
La convenzione stipulata può essere rinnovata.-
TITOLO II
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
ART. 10
Ai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento, con volume di affari ai fini dell'I.V.A. fino a €. 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45), vengono concessi contributi in conto capitale quale concorso spese sugli oneri contrattuali per l'assunzione di unità lavorative, se gli stessi non hanno operato licenziamenti a far data dal 1° giugno 2006; in ogni caso il contributo verrà concesso per le unità eccedenti il numero dei lavoratori licenziati, sempre non superiori a due. I soggetti ammessi a contributo si impegnano a non operare licenziamenti nel periodo di concessione del contributo, pena la revoca dello stesso. Nel caso in cui le Ditte richiedano il contributo per più assunzioni, verrà data priorità ad una sola richiesta, secondo la disponibilità economica e le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle risorse residue.
ART. 11
L'importo massimo concedibile è determinato nella misura del 20% del costo per oneri contrattuali, nascenti dalle assunzioni, e comunque non può superare la somma di €. 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57), per ogni singola assunzione, e fino alla capienza dell’intervento ……….. del bilancio Comunale. Il beneficio è cumulabile con l'incentivo previsto nel titolo I del presente regolamento, ed è anche cumulabile con le agevolazioni creditizie previste dalla vigente legislazione in favore degli imprenditori artigiani e commercianti.
ART. 12
Le domande di contributo devono pervenire, con le modalità di cui all'art. 4, in unica copia, anche per quanto riguarda l'eventuale sorteggio.
ART. 13
La domanda di ammissione, a firma autenticata, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, deve contenere oltre ai dati generali dell'azienda, i seguenti documenti:
1) certificato di iscrizione all'Albo Provinciale dell'Artigianato o al R.E.C e al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina rilasciato in data non anteriore a tre mesi dall’istanza di contributo.
2) copia autenticata della dichiarazione I.V.A. relativa all'anno precedente; tale documento non sarà necessario qualora l'imprenditore abbia iniziato l'attività nell'anno e non abbia quindi presentato dichiarazioni ai fini dell' I.V.A. In tal caso dovrà esibire la documentazione prevista all'art. 3 n. 4.
3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal titolare o legale rappresentate dell'impresa da cui risulti:
- che si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro di categoria;
- che si impegna ad assumere regolarmente le unità lavorative, per cui presenta l'istanza di contributo, entro 20 giorni dal rilascio del nulla osta da parte del Comune - Assessorato dello Sviluppo Economico.
4) certificato di regolarità contributiva INPS e INAIL, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi.
ART. 14
Il Comune, accertato che l'impresa non ha in corso prestiti agevolati, di cui all'art. 2 e dopo l'istruttoria della domanda di contributo, che avverrà secondo le modalità di cui all'art.4, entro i successivi quindici giorni, rilascerà il relativo nulla osta all'impresa richiedente, per la formalizzazione dell'assunzione. Il rilascio del nulla osta presuppone il controllo da parte del Comune sull'esistenza delle disponibilità finanziarie da destinare alla singola operazione che viene autorizzata. Il nulla osta sarà rilasciato secondo le modalità dell'art. 3 del presente regolamento e sarà limitato, per le finalità di cui all'art.10, ad un massimo di due assunzioni per ogni singola azienda.
ART.15
Il contributo di cui all'art. 10 viene concesso per assunzioni di un anno. Nel caso in cui l'assunzione si protragga per i successivi 12 mesi, il contributo viene garantito (per il II anno) nella misura massima del 50% di quello previsto all'art. 11, salvo la disponibilità di bilancio.
ART. 16
L'imprenditore ricevuto il nulla osta per l'assunzione rilasciato dal Comune, presenterà all'Ente, per l'ottenimento del contributo, entro 20 giorni, la seguente documentazione:
- copia autenticata della richiesta di assunzione inoltrata presso l’ufficio di collocamento;
- copia autenticata del libro paga e matricola.
Entro i trenta giorni successivi, il Comune appronterà gli atti deliberativi di impegno per l’importo massimo di €. 5.164,57 per il primo anno e 50% per l’anno successivo.
ART. 17
Il contributo verrà erogato con cadenza trimestrale, previa presentazione da parte dell’imprenditore dei seguenti documenti:
- copia autenticata libro matricola relativa all’assunzione;
- copia autenticata DM/10 INPS;
Il contributo non potrà essere erogato se l’imprenditore non avrà provveduto al versamento di contributi assistenziali e previdenziali.
ART. 18
Qualora l’imprenditore intende ridurre o licenziare il personale per cui ottiene il contributo prima dei tempi previsti all’art. 15, incorrerà nella sanzione di revoca dell’incentivo e del relativo obbligo di restituire al Comune l’intero ammontare del contributo corrisposto. Il Comune, in ogni caso, può disporre verifica per la sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento.
ART. 19
Per quanto non previsto nel presente regolamento si farà riferimento alle vigenti disposizioni in materia.